AIRP Depliant 2017

Un pneumatico ricostruito permette di avere prestazioni pressoché analoghe a quelle di uno nuovo ad un prezzo che mediamente è inferiore del 40%. Il tutto genera un vantaggio per il consumatore che beneficia di un risparmio immediato ma anche diluito nel tempo, dal momento che una buona carcassa può essere ricostruita anche più di una volta, generando così un’importante riduzione del costo per chilometro del pneumatico. Un’azienda di trasporto può arrivare a percorrere oltre 500.000 km con lo stesso pneumatico ricoperto più volte. Utilizzando pneumatici ricostruiti le aziende italiane risparmiano in media 70 milioni di euro l’anno, rispetto a quanto spenderebbero utilizzando solo pneumatici nuovi. Il processo di Ricostruzione è regolamentato da norme tecniche specifiche: Regolamento ECE ONU 108 (vetture) e Regolamento ECE ONU 109 (veicoli commerciali). Tali regolamenti disciplinano tutte le fasi del processo di ricostruzione, stabiliscono criteri e requisiti per l’omologazione dell’impianto di ricostruzione, definiscono tutte le marcature da riportare sul pneumatico. L’omologazione dei pneumatici ricostruiti, rientranti nel campo di applicazione dei regolamenti ECE ONU 108 e 109, è obbligatoria. Dal 13 settembre 2006 non è più possibile commercializzare in tutto il territorio dell’Unione Europea pneumatici ricostruiti non omologati ECE ONU 108 e 109. Lo prevede la Decisione 2006/443/CE del Consiglio Europeo. I regolamenti 108 (vettura) e 109 (autocarro) stabiliscono rigorosi requisiti e criteri per la produzione e il controllo dei pneumatici ricostruiti, a garanzia della sicurezza e affidabilità del prodotto. l’economia Pneumatici ricostruiti per l'economia la sicurezza Pneumatici ricostruiti per la sicurezza

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