FAQ
Benvenuti nella nostra sezione FAQ. Qui troverete risposte alle domande più frequenti relative ai pneumatici ricostruiti. Se non trovate la risposta che cercate, vi invitiamo a contattarci direttamente.
I pneumatici ricostruiti offrono lo stesso livello di sicurezza dei pneumatici nuovi?
Sì, perché il processo di ricostruzione è regolamentato da norme tecniche specifiche: il Regolamento ECE ONU 108 (vetture) e il Regolamento ECE ONU 109 (veicoli commerciali). Tali regolamenti disciplinano tutte le fasi del processo di ricostruzione, stabiliscono criteri e requisiti per l’omologazione dell’impianto di ricostruzione e per il controllo dei pneumatici ricostruiti e definiscono tutte le marcature da riportare sul pneumatico. L’omologazione dei pneumatici ricostruiti, rientranti nel campo di applicazione dei regolamenti ECE ONU 108 e 109, è obbligatoria. Un pneumatico ricostruito omologato ECE/ONU 108 o 109 è un pneumatico sicuro ed efficiente, e offre le stesse prestazioni chiave del pneumatico nuovo.
Ma i pneumatici ricostruiti non sono più soggetti a rotture e scoppi rispetto ai pneumatici nuovi?
No, i pneumatici che scoppiano sono quelli che hanno viaggiato ad una pressione di gonfiaggio non corretta, siano essi nuovi o ricostruiti. Ai fini della sicurezza è fondamentale avere sempre sotto controllo la pressione dei pneumatici, ed intervenire tempestivamente per ripristinarla qualora dovesse scendere al di sotto del livello indicato dal costruttore del veicolo.
Pneumatici ricostruiti prodotti con carcasse di marchio diverso possono essere montati sullo stesso asse del veicolo?
Sì, purché siano dello stesso tipo. Il Regolamento (UE) N. 458/2011 Della Commissione del 12 maggio 2011, relativo ai requisiti dell’omologazione per tipo dei veicoli a motore e dei loro rimorchi riguardo al montaggio degli pneumatici e che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento Europeo, prevede che:
- Tutti gli pneumatici normalmente montati sul veicolo, esclusi quindi eventuali unità di soccorso per uso temporaneo, devono avere la stessa struttura;
- Tutti gli pneumatici montati su uno stesso asse devono essere dello stesso tipo.
Si intendono per pneumatici dello stesso tipo i pneumatici che non differiscono per:
- Classe (C1, 2, C3);
- Fabbricante;
- Designazione dimensionale;
- Categoria di impiego;
- Struttura (radiale o diagonale a tele incrociate);
- Categoria di velocità;
- Indice di capacità di carico;
- Sezione trasversale.
È importante sottolineare che nel caso dei pneumatici ricostruiti:
- si intende come “fabbricante” o marchio quello del ricostruttore che ha effettuato la ricostruzione; nei pneumatici ricostruiti integrali, il nome del fabbricante della carcassa non è visibile e quindi la questione non si pone ma in quelli ricostruiti semintegrale, ancorché sia visibile in marchio del produttore originale del pneumatico, si ribadisce che il marchio a cui fa riferimento la norma è quello del ricostruttore come da articoli 3.2.1 dei Regolamenti ECE ONU R 108 e R 109;
- per i pneumatici ricostruiti autocarro si intende l'ultima ricostruzione, essendo possibili diverse ricostruzioni;
- in caso di ricostruzione con sistema prestampato, è considerato marchio sempre il nome del ricostruttore che deve sempre essere presente e leggibile in maniera indelebile, e non quello, eventualmente presente, del produttore del materiale;
- le marcature “regroovable” o “M+S” possono essere quelle originali della carcassa in caso di ricostruzione semintegrale (sia effettuata con sistema detto a caldo in stampo/ pressa che a freddo con materiale prestampato);
- sono ammesse differenze di profondità del battistrada purché nei limiti della misura legale.
A quanto sopra si aggiunge inoltre che il Ministero Trasporti, con DM 628 del 1996 relativo alle procedure di prova veicoli da sottoporre a revisione periodica, specifica tra le prescrizioni di controllo: “la verifica della identicità del disegno battistrada dei pneumatici almeno sul medesimo asse”. Tale requisito è obbligatorio sia per i pneumatici nuovi che per i ricostruiti.
