Obblighi per il pubblico servizio

Con la legge 28 dicembre 2001, n. 448 (comma 14 dell’articolo 52) è stata introdotta una riserva minima del 20% di pneumatici ricostruiti negli acquisti di pneumatici di ricambio da parte delle amministrazioni dello Stato, delle regioni, degli enti locali e dei gestori di servizi pubblici e dei servizi di pubblica utilità, pubblici e privati: un importante riconoscimento per l’industria italiana della ricostruzione. Nel 2021 un emendamento al DL 77 Semplificazioni, modificando l’articolo 52 comma 14 della Legge finanziaria 2002 (legge 28 dicembre 2001, n. 448), ha portato dal 20% al 30% la quota di pneumatici di ricambio da assegnare obbligatoriamente a pneumatici ricostruiti nelle procedure di acquisto di enti locali e gestori di servizi pubblici.